Energy Team Brasil

Condizioni di vendita

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Condizioni di vendita

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CONDIZIONE GENERALI DI VENDITA DELLA ENERGY TEAM S.r.l.

 

1. Conferma dell’offerta
La conferma scritta da parte del cliente in riferimento alle offerte e alle proposte ordine della ENERGY TEAM S.r.l., che perviene alla ENERGY TEAM S.r.l. a mezzo posta, fax, e-mail e/o di persona costituisce accettazione irrevocabile, dal momento di ricevimento da parte della ENERGY TEAM S.r.l..
Il cliente dichiara di essere a conoscenza che eventuali accordi, trattative, modifiche concordate oralmente non hanno efficacia concordante.

 

2. Consegna e fornitura
I termini di consegna previsti nell’ordine hanno valore meramente indicativo e non vincolante e pertanto deve ritenersi esclusa la responsabilità della ENERGY TEAM S.r.l. per ritardata consegna. In particolare deve ritenersi esclusa la responsabilità della ENERGY TEAM S.r.l., ivi inclusi ipotesi di fatto del terzo, ben sapendo il cliente che, alcuni prodotti, vengono acquistati da terzi produttori. Deve in ogni caso ritenersi esclusa ogni responsabilità per il ritardo di consegna, qualora tale ritardo sia imputabile alle richieste di modifiche del cliente come accettate dalla ENERGY TEAM S.r.l.. La ENERGY TEAM S.r.l. si riserva altresì la facoltà di effettuare consegne parziali, dovendosi escludere la responsabilità per ritardo di consegna per i prodotti non ancora consegnati.

 

3. Garanzia
I prodotti forniti ed installati sono garantiti direttamente dal produttore ed hanno una valenza minima di 2 anni dalla data della vendita. Le spese di spedizione sono totalmente a carico del cliente, sia quelle di spedizione prodotti difettosi dal cliente alla nostra sede di Bressanone sia quelle di spedizione dei resi dalla nostra sede di Bressanone all’indirizzo indicato dal cliente. Le spese di spedizione possono essere fatturate anche in un’unica soluzione al termine del cambio della merce da sostituire in più tranche.

 

4. Pagamento – Condizioni – Interessi moratori
Salvo diversi accordi, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini concordati tra le parti, da intendersi come tassativi, senza detrazione alcuna a favore della ENERGY TEAM S.r.l..
Ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 5 del D.lgs. 231/02, in attuazione della Direttiva Europea 2000/35/CE, in caso di ritardato pagamento il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale europeo EURIBOR 6 mesi + 7%, oltre alla rifusione di ogni spesa legale sostenuta per il recupero tardivo del credito.
E’ facoltà della ENERGY TEAM S.r.l., in qualunque momento, sospendere, annullare l’ordine o modificare le condizioni di pagamento, qualora a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del cliente; qualora alla data della consegna il cliente non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto (pagamento del prezzo anticipato, precedenti forniture, garanzie convenzionali), sarà facoltà della ENERGY TEAM S.r.l. – senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento del danno al cliente – subordinare la consegna della merce al pagamento di ogni fattura ancora non saldata.
Qualora il cliente non provveda al puntuale pagamento del prezzo, il contratto si intenderà automaticamente risolto per responsabilità del cliente ed in caso di concordato pagamento rateizzato del prezzo pattuito, il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine, senza necessità di forniture già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Qualunque contestazione o reclamo non legittima il cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il cliente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della ENERGY TEAM S.r.l., se non dopo aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.

 

5. Patto di riservato dominio
Ai sensi dell’art. 1523 c.c., la merce fornita e montata da ENERGY TEAM S.r.l. rimane di proprietà della stessa, finché il cliente non ha completamente pagato il prezzo d’acquisto, compreso ogni altro credito accessorio, nonché ogni altro credito risultante dal rapporto commerciale in corso. Lo stesso vale anche nel caso che i crediti singoli o complessivi nei confronti del cliente siano stati versati in un conto corrente ed il saldo sia stato riconosciuto. La riserva di proprietà rimane altresì valida fintantoché le cambiali o gli assegni versati a ENERGY TEAM S.r.l. non siano stati completamente riscossi.
Non potendo l’impianto fotovoltaico una volta montato ed installato essere rivenduto per conto energia in quanto usato, ENERGY TEAM S.r.l. avrà diritto al risarcimento danni equivalente al prezzo di vendita dell’impianto stesso.

 

6. Finanziamento – pratiche contributi – responsabilità
Il decreto del Ministero delle Attività Produttive dd. 28 luglio 2005, pubblicato sul Gazzettino Ufficiale n. 181 dd. 5 agosto 2005 per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza nominale da 1 kw a 1.000 kw prevede delle tariffe incentivanti per l’immissione di energia elettrica nella rete elettrica.
Al fine della richiesta di concessione delle tariffe, le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici che siano interessati all’incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) – entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena la decadenza dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti – l’apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente. La richiesta dell’incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007 e nella Delibera AEEG n. 90/07.
Con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 10.08.2005, n. 2960 è stata sospesa fino a revoca la concessione di contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e successive modificazioni e di cui all’allegato B), capo II, punto 2, lettera h) della deliberazione della Giunta Provinciale del 29.09.2003, n. 3396 riguardante la Legge provinciale 13.02.1997, n. 4, ad eccezione dell’installazione di impianti fotovoltaici in edifici, che non dispongono di possibilità di allacciamento alla rete elettrica e nel caso in cui non sussistano le premesse per un’agevolazione di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28.07.2005 sopraccitato.

 

7. Legge applicabile a foro competente
Per quanto non contemplato e disciplinato dal presente contratto, si farà esclusivo riferimento alle norme di legge italiana con espressa rinuncia all’applicazione di legge diversa, con espressa rinuncia all’applicazione della Convenzione di Vienna dell’11.04.1980 per tutte le parti non espressamente regolate dal presente contratto e con espressa rinuncia all’applicazione di legge diversa.
Le parti convengono che unico foro competente esclusivo per qualsiasi controversia riferibile all’esecuzione e/o alla risoluzione e/o interpretazione del presente contratto, è il Foro Tribunale di Bolzano, sede distaccata di Bressanone.

 

Il cliente dichiara di accettare espressamente le condizioni di vendita sopra riportate e approva specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. la clausola all’art. 7 sulla legge applicabile e sul foro competente.